Lettere al datore di lavoro: dimissioni, preavviso, contestazioni e TFR
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Deve inviare questa lettera? La spedisca in raccomandata A/R online, senza spostarsi.
Poche relazioni giuridiche producono termini così brevi e conseguenze così pesanti come il rapporto di lavoro: 5 giorni per difendersi da una contestazione disciplinare, 60 giorni per impugnare un licenziamento. In tutti questi casi vale la stessa regola: ciò che non è scritto e ricevuto con data certa, per il diritto quasi non esiste.
Attenzione però a un equivoco diffuso: dal 2016 le dimissioni volontarie non si danno più per raccomandata, ma con la procedura telematica ministeriale. La raccomandata resta invece lo strumento giusto per quasi tutto il resto: comunicare il preavviso, chiedere il TFR, contestare sanzioni, impugnare un licenziamento.
Questa guida mette ordine: quale comunicazione richiede quale forma, con quali termini e quali modelli. Queste informazioni hanno carattere generale e non costituiscono consulenza legale; nei casi delicati si faccia assistere da un sindacato o da un avvocato giuslavorista.
Dimissioni: prima la procedura telematica, poi la lettera
Dal 12 marzo 2016 (art. 26, d.lgs. 151/2015) le dimissioni e le risoluzioni consensuali devono essere presentate esclusivamente in via telematica, tramite il portale ministeriale Servizi Lavoro (con SPID o CIE) oppure tramite un soggetto abilitato: patronato, sindacato, consulente del lavoro, ente bilaterale. Una lettera di dimissioni inviata solo per raccomandata non è valida come atto di recesso.
La raccomandata conserva però un ruolo concreto: comunicare al datore il preavviso e la data dell'ultimo giorno di lavoro, chiedere l'esonero dal preavviso, formalizzare la richiesta dei documenti di fine rapporto. La comunicazione scritta evita le liti tipiche sulla decorrenza del preavviso e sull'indennità sostitutiva.
Come si calcola il preavviso di dimissioni
La durata del preavviso non è nella legge ma nel CCNL applicato al Suo rapporto: varia tipicamente da 15 giorni a 3 mesi secondo livello e anzianità, e alcuni contratti la fanno decorrere dal 1° o dal 16 del mese. Se non rispetta il preavviso, il datore può trattenere l'indennità sostitutiva corrispondente; può anche chiedere l'esonero, che il datore è libero di accettare. Indichi nella lettera la data esatta dell'ultimo giorno di lavoro: è il dettaglio che evita le liti in busta paga finale.
Contestazione disciplinare: 5 giorni per difendersi
Se riceve una contestazione disciplinare, l'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) Le riconosce almeno 5 giorni per presentare le Sue giustificazioni, per iscritto o chiedendo di essere sentito, anche con l'assistenza sindacale. Il silenzio non è mai una buona difesa: la sanzione arriverebbe su una versione dei fatti scritta solo dal datore.
- Risponda nei termini: la raccomandata A/R prova che le giustificazioni sono arrivate in tempo.
- Contesti nel merito e nel metodo: fatti inesatti, genericità della contestazione, tardività rispetto ai fatti, sproporzione della sanzione.
- Conservi tutto: contestazione, giustificazioni, sanzione; il fascicolo servirà in caso di impugnazione o di licenziamento successivo.
TFR, ferie non godute, differenze retributive
Alla cessazione del rapporto, il TFR e l'indennità per ferie e permessi non goduti vanno liquidati con le tempistiche del CCNL applicato. Se la liquidazione tarda, la richiesta scritta in raccomandata A/R costituisce in mora il datore: da lì decorrono gli interessi e la rivalutazione, e la prescrizione si interrompe (art. 2943 c.c.).
Lo stesso vale per stipendi arretrati e differenze retributive: quantifichi le somme, alleghi i conteggi (le buste paga bastano per iniziare) e fissi un termine, ad esempio 15 giorni. Se il datore non paga, la lettera è il primo documento del fascicolo per il decreto ingiuntivo: il meccanismo è quello descritto nella guida alla diffida ad adempiere e messa in mora.
Come quantificare gli importi nella richiesta
- TFR: in prima battuta usi l'importo maturato indicato nell'ultima busta paga, riservando il conteggio definitivo;
- ferie e permessi: moltiplichi i residui in busta paga per la retribuzione giornaliera od oraria;
- differenze retributive: indichi i mesi e le voci contestate; per i conteggi analitici può farsi assistere da un sindacato.
Licenziamento: l'impugnazione nei 60 giorni
Il licenziamento va impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione (art. 6, legge 604/1966), con qualsiasi atto scritto idoneo a manifestare la volontà di contestarlo: la raccomandata A/R è la forma classica. All'impugnazione stragiudiziale devono poi seguire, entro i successivi 180 giorni, il deposito del ricorso giudiziale o la richiesta di conciliazione o arbitrato.
La lettera di impugnazione non deve argomentare tutto: basta la contestazione chiara del licenziamento e la riserva di far valere ogni diritto. L'importante è che arrivi nei 60 giorni: per questo si spedisce subito e in A/R, senza aspettare l'esito di trattative informali. Per la strategia successiva (tutele, indennità, reintegrazione) l'assistenza di un sindacato o di un avvocato è fortemente consigliata.
Perché la raccomandata A/R e non l'e-mail interna
L'e-mail al capo o all'ufficio del personale può bastare nella quotidianità, ma nelle situazioni di conflitto mostra i suoi limiti: la lettura è contestabile, l'account aziendale può essere disattivato da un giorno all'altro, e alcuni termini richiedono una prova di ricezione solida. La raccomandata A/R inviata alla sede legale del datore prova data e ricezione, e resta nella Sua disponibilità anche dopo la fine del rapporto.
Su cosa provi esattamente la raccomandata e come si comporta se il datore non ritira, veda le guide al valore legale della raccomandata e alla compiuta giacenza.
I termini del lavoratore a colpo d'occhio
| Atto | Termine | Fonte |
|---|---|---|
| Giustificazioni alla contestazione disciplinare | Almeno 5 giorni | Art. 7, legge 300/1970 |
| Impugnazione stragiudiziale del licenziamento | 60 giorni dalla ricezione | Art. 6, legge 604/1966 |
| Ricorso giudiziale o conciliazione dopo l'impugnazione | 180 giorni successivi | Art. 6, legge 604/1966 |
| Richiesta del TFR | Prescrizione di 5 anni dalla cessazione | Artt. 2120 e 2948 c.c. |
| Impugnazione di contratto a termine nullo | 180 giorni dalla cessazione | Art. 28, d.lgs. 81/2015 |