Disdetta di telefonia e internet: la legge Bersani, i costi e la lettera giusta
Pubblicato il · 7 min di lettura
Deve inviare questa lettera? La spedisca in raccomandata A/R online, senza spostarsi.
Cambiare operatore o chiudere una linea è un diritto: la legge Bersani (legge 40/2007) consente di recedere dai contratti di telefonia, internet e pay tv in qualsiasi momento, con un preavviso non superiore a 30 giorni e senza penali.
Nella pratica, le controversie nascono dopo: fatture emesse oltre la cessazione, costi di disattivazione gonfiati, disdette dichiarate mai ricevute. La difesa è sempre la stessa: una disdetta scritta con data certa, inviata in raccomandata con avviso di ricevimento, e un dossier ordinato.
Questa guida copre l'intero percorso: cosa può addebitarLe l'operatore, come gestire le promozioni con vincolo, quando la portabilità sostituisce la disdetta e come reagire alle fatture indebite. Queste informazioni hanno carattere generale e non costituiscono consulenza legale.
Il diritto di recesso della legge Bersani
L'articolo 1, comma 3, della legge 40/2007 stabilisce che i contratti per servizi di comunicazione elettronica devono consentire al cliente di recedere in ogni momento, con preavviso massimo di 30 giorni e senza spese non giustificate da costi reali dell'operatore. Vietate le penali e le clausole che rendono il recesso più oneroso dell'attivazione.
Il termine di 30 giorni decorre dalla ricezione della disdetta da parte dell'operatore: ecco perché la data certa conta. Con la raccomandata A/R la ricezione risulta dall'avviso firmato; da quel momento l'operatore ha 30 giorni per cessare il servizio e non può fatturare canoni oltre la scadenza del preavviso.
Esempio pratico: da quando smette di pagare
L'operatore riceve la Sua disdetta il 10 marzo (data dell'avviso di ricevimento): il preavviso massimo di 30 giorni scade il 9 aprile, e da quel giorno nessun canone è più dovuto. Se la fattura successiva copre l'intero mese di aprile, ha diritto allo storno dei giorni oltre il 9. Annoti la data di ricezione e la confronti con ogni fattura: è il criterio con cui i Corecom decidono le controversie sulla fatturazione dopo la disdetta.
Cosa può chiederLe l'operatore (e cosa no)
| Voce | Dovuta? |
|---|---|
| Canoni fino alla scadenza del preavviso (max 30 giorni) | Sì |
| Costo di disattivazione giustificato e proporzionato ai costi reali | Sì, se previsto dal contratto e trasparente |
| Penale per recesso anticipato | No, vietata dalla legge 40/2007 |
| Restituzione degli sconti goduti con una promozione vincolata | Possibile, nei limiti delle condizioni sottoscritte |
| Rate residue di un telefono o modem acquistato a rate | Sì, salvo diversa previsione: l'acquisto resta dovuto |
| Canoni fatturati oltre la cessazione | No: da contestare e farsi stornare |
Chieda sempre nella disdetta il dettaglio scritto dei costi di cessazione: l'operatore deve giustificarli. AGCOM è più volte intervenuta contro costi di disattivazione sproporzionati: un importo che non trova riscontro nei costi reali si contesta.
Gli errori più frequenti nella disdetta dell'operatore
- Disdire solo per telefono: senza prova scritta la richiesta si perde e i canoni continuano a decorrere;
- dimenticare i servizi accessori (opzioni a pagamento, segreterie, sim aggiuntive), che sopravvivono alla linea principale;
- omettere codice cliente e numero di linea: la pratica resta ferma per identificazione incompleta;
- non restituire modem o decoder in comodato nei termini, con addebiti anche superiori al valore dell'apparato;
- ignorare le rate residue del telefono: restano dovute, conviene chiederne il piano di rimborso nella stessa lettera.
Cambio operatore con portabilità: serve comunque la disdetta?
Se passa a un altro operatore chiedendo la portabilità del numero, è il nuovo operatore a gestire la migrazione, che di regola chiude il vecchio contratto: una disdetta separata non è tecnicamente necessaria. Restano due buoni motivi per una comunicazione scritta al vecchio operatore:
- fissare la data della Sua volontà di recedere, utile se la migrazione ritarda e i canoni continuano a decorrere;
- chiedere espressamente la cessazione di tutti i servizi accessori (segreterie, opzioni a pagamento) che la migrazione potrebbe non coprire.
Se invece cessa la linea senza passare a un altro operatore (trasloco, seconda casa, linea inutilizzata), la disdetta scritta è l'unico canale: la invii in raccomandata A/R o tramite gli altri mezzi tracciabili previsti dal contratto.
L'operatore continua a fatturare: reclamo, Corecom, indennizzi
- Reclamo scritto: contesti le fatture indicando la data di ricezione della disdetta (avviso di ricevimento alla mano) e chieda storno e rimborso. L'operatore deve rispondere entro 45 giorni.
- Conciliazione Corecom: senza risposta o con risposta negativa, attivi la procedura gratuita su ConciliaWeb. È obbligatoria prima del giudice e si chiude spesso con storno e indennizzi.
- Indennizzi automatici: le delibere AGCOM prevedono indennizzi per disservizi come la mancata lavorazione della disdetta o l'attivazione di servizi non richiesti: li chieda espressamente.
Il nostro modello di reclamo all'operatore telefonico struttura la contestazione; la guida alla lettera di reclamo spiega il metodo generale.
Internet casa e ADSL/fibra: particolarità
Per le linee fisse valgono le stesse regole, con qualche attenzione in più: la disdetta deve indicare il codice di migrazione se passa a un altro operatore, la restituzione degli apparati va documentata e gli eventuali servizi in bundle (linea più mobile, linea più tv) vanno disdetti espressamente ciascuno. Il nostro modello di disdetta internet e ADSL tiene conto di questi punti.
Trasloco: trasferimento della linea o recesso senza costi
In caso di trasloco chieda prima il trasferimento della linea al nuovo indirizzo. Se la copertura non è disponibile o il trasferimento fallisce nei tempi promessi, può recedere: AGCOM considera contestabili i costi di disattivazione quando la cessazione dipende dall'impossibilità tecnica dell'operatore di erogare il servizio al nuovo indirizzo. Formalizzi la richiesta di trasloco per iscritto: la data certa Le servirà per chiedere gli indennizzi in caso di ritardo nell'attivazione.