Diffide e messe in mora

Lettera di messa in mora: modello di raccomandata

Inviare questa lettera in raccomandata

Modello precompilato, invio tracciato con avviso di ricevimento

La costituzione in mora, disciplinata dall'articolo 1219 del Codice Civile, è l'intimazione scritta con cui il creditore richiede formalmente al debitore di adempiere. I suoi effetti sono concreti: fa decorrere gli interessi moratori, trasferisce al debitore il rischio dell'impossibilità sopravvenuta e, soprattutto, interrompe la prescrizione ai sensi dell'articolo 2943 del Codice Civile.

Perché produca effetti occorre un'intimazione chiara, per iscritto, con l'indicazione precisa della prestazione dovuta. La data di ricezione è determinante: da essa decorrono il termine assegnato e il nuovo periodo di prescrizione. La raccomandata con avviso di ricevimento fornisce esattamente questa prova.

Questo modello si adatta a qualsiasi obbligazione: pagamento di una somma, consegna di un bene, esecuzione di una prestazione. Per i crediti da fattura fra professionisti è disponibile il modello specifico di sollecito di pagamento di una fattura insoluta; per risolvere il contratto, la diffida ad adempiere.

Questo modello è fornito a titolo informativo e non costituisce consulenza legale.

Il modello di lettera

Le indicazioni in blu e tra parentesi quadre vanno sostituite con le Sue informazioni: vengono precompilate automaticamente quando utilizza il modello online.

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Oggetto: costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del Codice Civile

Raccomandata con avviso di ricevimento

 

Gentili Signore e Signori,

 

Con la presente faccio riferimento a [origine dell'obbligazione: contratto, fattura, riconoscimento di debito, danno subito, con date e riferimenti], in forza della quale risultate tenuti a [prestazione dovuta: pagare una somma, consegnare un bene, eseguire una prestazione].

 

Nonostante [richieste e solleciti già effettuati, con relative date], l'obbligazione risulta a oggi inadempiuta.

 

Vi costituisco pertanto formalmente in mora ai sensi dell'articolo 1219 del Codice Civile e Vi intimo di provvedere a [adempimento richiesto, con l'eventuale importo esatto] entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della presente. La presente vale altresì quale atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'articolo 2943 del Codice Civile.

 

Decorso inutilmente il termine indicato, mi riservo di tutelare i miei diritti in ogni sede, con richiesta di interessi, rivalutazione ove dovuta e risarcimento dei danni, oltre alle spese.

 

Distinti saluti.

 

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Domande frequenti

Le risposte alle domande più frequenti su questa lettera.

La messa in mora è obbligatoria prima di fare causa?

Non sempre è un requisito formale, ma è quasi sempre opportuna: dimostra la serietà della richiesta, fa decorrere gli interessi, interrompe la prescrizione e costituisce la prova del tentativo bonario, apprezzata dal giudice e richiesta in molte procedure di mediazione.

Quale termine devo assegnare al debitore?

La legge non impone un termine minimo per la messa in mora: la prassi è di 10 o 15 giorni dal ricevimento. Il termine deve essere ragionevole rispetto alla prestazione richiesta e va indicato con chiarezza nella lettera.

Per quanto tempo vale l'interruzione della prescrizione?

Dalla ricezione dell'intimazione inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione, di durata pari a quello originario (dieci anni per la generalità dei crediti, termini più brevi per crediti specifici). L'intimazione può essere rinnovata prima della nuova scadenza.

Fonti e riferimenti

  • Art. 1219, Codice Civile: Costituzione in mora del debitore mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.
  • Art. 2943, Codice Civile: Interruzione della prescrizione per effetto della costituzione in mora.