Diffide e messe in mora

Diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.): modello di raccomandata

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Modello precompilato, invio tracciato con avviso di ricevimento

La diffida ad adempiere, prevista dall'articolo 1454 del Codice Civile, è lo strumento con cui la parte adempiente intima per iscritto alla controparte di eseguire la prestazione entro un termine congruo, di regola non inferiore a quindici giorni, con l'avvertenza espressa che, decorso inutilmente il termine, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Per produrre effetto la diffida deve avere alcuni requisiti precisi: forma scritta, indicazione chiara della prestazione richiesta, termine congruo e dichiarazione esplicita che l'inutile decorso comporterà la risoluzione. La raccomandata con avviso di ricevimento è la forma classica: prova il contenuto della richiesta e la data da cui decorre il termine.

Questo modello contiene tutti gli elementi richiesti dalla norma e fa salvo il diritto al risarcimento del danno. Se non volete risolvere il contratto ma soltanto sollecitare l'adempimento, è più adatta la lettera di messa in mora, che interrompe la prescrizione senza effetti risolutivi.

Questo modello è fornito a titolo informativo e non costituisce consulenza legale.

Il modello di lettera

Le indicazioni in blu e tra parentesi quadre vanno sostituite con le Sue informazioni: vengono precompilate automaticamente quando utilizza il modello online.

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Oggetto: diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile

Raccomandata con avviso di ricevimento

 

Gentili Signore e Signori,

 

In data [data di conclusione del contratto] abbiamo concluso il contratto avente ad oggetto [oggetto del contratto: vendita, appalto, fornitura, prestazione di servizi, con gli estremi utili]. In forza di tale contratto eravate tenuti a [obbligazione rimasta inadempiuta: consegnare il bene, eseguire i lavori, prestare il servizio, pagare il corrispettivo] entro il [termine pattuito].

 

Alla data odierna tale obbligazione risulta inadempiuta: [descrizione precisa dell'inadempimento e delle sue conseguenze].

 

Con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del Codice Civile, Vi diffido ad adempiere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della presente, con espressa avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà risolto di diritto.

 

Resta salvo il risarcimento di ogni danno subito e subendo, che mi riservo di quantificare e richiedere nelle sedi opportune, unitamente alla restituzione di quanto eventualmente già versato.

 

Distinti saluti.

 

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Domande frequenti

Le risposte alle domande più frequenti su questa lettera.

Che differenza c'è tra diffida ad adempiere e messa in mora?

La messa in mora (art. 1219 c.c.) sollecita l'adempimento, fa decorrere gli interessi e interrompe la prescrizione, ma lascia in vita il contratto. La diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) aggiunge l'avvertenza risolutiva: se la controparte non adempie nel termine, il contratto si risolve automaticamente, senza bisogno di una sentenza.

Quanto deve essere lungo il termine assegnato?

La legge indica un termine congruo, di regola non inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione o usi. Un termine troppo breve rispetto alla natura della prestazione può rendere inefficace la diffida: in caso di dubbio, concedete un termine più ampio.

Cosa succede dopo la risoluzione di diritto?

Le parti sono liberate dalle obbligazioni non ancora eseguite e ciascuna può chiedere la restituzione di quanto prestato. Resta fermo il diritto della parte adempiente al risarcimento del danno, da far valere anche in giudizio se la controparte non collabora.

Fonti e riferimenti

  • Art. 1454, Codice Civile: Diffida ad adempiere: intimazione scritta con termine congruo e risoluzione di diritto in caso di inadempimento.
  • Art. 1453, Codice Civile: Risoluzione del contratto per inadempimento e diritto al risarcimento del danno.